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Leggi e normative

Decreto Ministeriale 23 aprile 1998
Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
CAPO I - GENERALITA'

Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Campo di applicazione

CAPO II - DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI ORGANISMI DI TELECOMUNICAZIONI

Art. 3 - Disposizioni generali
Art. 4 - Esigenze fondamentali
Art. 5 - Interfacce tecniche di interconnessione
Art. 6 - Contenuto degli accordi di interconnessione
Art. 7 - Procedure in caso di ritardo o di rifiuto

CAPO III - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE APPLICABILI AGLI ORGANISMI AVENTI UNA NOTEVOLE FORZA DI MERCATO

Art. 8 - Non discriminazione e trasparenza
Art. 9 - Condizioni economiche
Art. 10 - Contabilità dei costi
Art. 11 - Separazione contabile
Art. 12 - Revisione del metodo
Art. 13 - Remunerazione del capitale
Art. 14 - Offerta di interconnessione di riferimento
Art. 15 - Norme finali

 

Vista la legge 31 luglio 1997, n.249, relativa all'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), punti 7 ed 8, e l'articolo 5;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n.675. riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.318, concernente il regolamento di attuazione della legge 23 dicembre 1996, n.650, e del decreto legge 1° maggio 1997, n.115, convertito in legge 1° luglio 1997. n.189, ed, in particolare, l'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.283 del 4 dicembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1994 relativo all'approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Omnitel Pronto Italia per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione in tecnica numerica GSM, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.25 del 31 gennaio 1995;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1994 relativo all'approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Telecom per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione in tecnica numerica GSM, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.25 del 31 gennaio 1995;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1995 concernente il trasferimento da Telecom Italia a Telecom Italia Mobile dei rapporti connessi ai servizi radiomobili, registrato dalla Corte dei conti - ufficio controllo poste e telecomunicazioni, il 23 maggio 1995, registro n.4, foglio n.72;

Vista la raccomandazione della Commissione europea C(98)50 dell'8 gennaio 1998, riguardante l'interconnessione nel mercato delle telecomunicazioni liberalizzato;

Visto il documento ONP COM 97-45-bis del 26 gennaio 1998 del Comitato ONP riguardante termini e condizioni dell'offerta di interconnessione di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997 riguardante l'istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni;

Vista l'offerta di interconnessione della società Telecom Italia trasmessa al Ministero delle comunicazioni con nota prot. 06.27.13.DG del 27 giugno 1997;

Visti i pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato proc. n. S/207, prot. n. 12888 del 13 febbraio 1998 e proc. n. S/214. prot. n. 14416 del 6 marzo 1998;

Visto il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità - NARS - prot. n. 7/1488 del 24 febbraio 1998;

Visto il parere congiunto delle Direzioni Generali IV, prot 12142 del 17 marzo 1998, e XIII, prot. 1419 del 10 marzo 1998, della Commissione europea;

DECRETA

 

CAPO I
GENERALITA'

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

a) "regolamento", il provvedimento citato in premessa che attua le direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997. n.318;

b) "Autorità", l'orgasmo istituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n.249, e definito anche dall'articolo 1, comma 1. lettera d), del regolamento, fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 25, della citata legge n.249 del 1997.

2. Al presente provvedimento sono altresì applicabili le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento.

Art. 2
(Campo dì applicazione)

1. Fermo quanto previsto in materia di interconnessione e di accesso di cui alla legge 31 luglio 1997, n.249, ed al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.318, in particolare agli articoli 4 e 7, le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli organismi di telecomunicazioni di cui all'articolo 4, comma 2. del regolamento, nei casi di interconnessione e di accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni previsti all'articolo 4, comma 1, del regolamento medesimo.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI ORGANISMI DI
TELECOMUNICAZIONI

Art. 3
(Disposizioni generali)

1. L'interconnessione delle reti pubbliche di telecomunicazioni è oggetto di un accordo di diritto privato tra organismi di telecomunicazioni. Tale accordo, oltre a quanto già previsto all'articolo 4, comma 14, del regolamento, deve contenere almeno le clausole riguardanti i contenuti tecnici e commerciali indicati all'articolo 6.

2. Gli organismi di telecomunicazioni sono tenuti a definire le clausole di cui al comma 1 anche nel caso di accordi di interconnessione con le loro controllate, controllanti, collegate o consociate nonché con le eventuali proprie divisioni operative.

3. Gli organismi di telecomunicazioni di cui all'articolo 2 sono tenuti a rispondere alle richieste di interconnessione senza indugio e, indicativamente, entro quindici giorni dalla loro ricezione, avviando la negoziazione del relativo accordo.

4. Al fine di promuovere l'interconnessione finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità dei servizi attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta, la negoziazione di cui al comma 3 deve completarsi entro un periodo di quarantacinque giorni. In caso di disaccordo, gli organismi sono tenuti, separatamente, a trasmettere all'Autorità lo schema dell'accordo, evidenziando le parti su cui sussistono divergenze e, per esse, rappresentando analiticamente:

a) la posizione negoziale assunta dall'organismo e dalla controparte;

b) le motivazioni tecniche, economiche, giuridiche a supporto della propria posizione e quelle addotte dalla controparte, ove conosciute;

c) l'intervallo di negoziazione ritenuto accettabile e le eventuali proposte alternative.

5. In mancanza di una analitica relazione sulle parti dell'accordo su cui sussistono le divergenze di cui al comma 4.
L'Autorità provvede a richiedere le necessarie integrazioni.

6. Entro dieci giorni dalla stipuIa degli accordi di cui aI comma 1, gli organismi di telecomunicazioni ne danno notizia alI'Autorità e avviano, senza indugio, tutte le attività per la loro attuazione.

7. Ogni controversia relativa alI'interconnessione è sottoposta all'Autorità che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento. dell'articolo 1. comma 6, lettera a), punto 9, della legge 31 luglio 1997, n.249 e ferme restando le modalità descritte ai commi 4 e 5, definisce il contenzioso mediante un atto vincolante per le parti entro novanta giorni.

8. L'autorità tratta le controversie sulla base dell'ordine di loro ricevimento. L'Autorità può adottare, mediante provvedimento motivato, una diversa priorità, in particolare nei casi in cui sussista un rischio imminente di danno grave ed irreparabile per il pubblico interesse ovvero, preventivamente all'adozione dell'atto vincolante di cui al comma 7, altra decisione avente efficacia temporanea.

Art. 4
(Esigenze fondamentali)

1. Gli organismi di telecomunicazioni definiscono i contenuti dell'accordo di interconnessione di cui alI'articolo 3, comma 1. nel rispetto delle esigenze fondamentali previste all'articolo 12, comma 1. del regolamento e, in particolare, sono tenute a:

a) garantire il mantenimento della disponibilità delle reti pubbliche e dei servizi di telecomunicazioni in caso di guasti alla rete, effettuando i necessari interventi. I guasti di comprovata complessità dovuti a calamità naturali, atti vandalici e terroristici sono comunque tempestivamente riparati;

b) assicurare il rispetto delle regole, norme o specifiche tecniche applicabili;

c) osservare, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento, le eventuali condizioni basate sulle esigenze fondamentali, fissate dall'Autorità qualora lo ritenga necessario;

d) informare l'Autorità, dopo le opportune verifiche tecniche, qualora una interconnessione alteri il rispetto delle esigenze fondamentali. In tale ipotesi, l'Autorità può autorizzare. dopo aver sentito le parti interessate, la sospensione della connessione informando le parti stesse e fissando tempi e condizioni per il suo ripristino.

2. Gli organismi di telecomunicazioni che hanno stipulato un accordo di interconnessione hanno l'obbligo di informarsi reciprocamente con un preavviso minimo di dodici mesi riguardo alle variazioni da apportare alle proprie reti che comportano l'adattamento o la modifica delle installazioni, fatti salvi i casi di comune accordo, gli interventi di limitato rilievo, i casi derivanti da forza maggiore nonché diverse decisioni dell'Autorità, da prendersi dopo aver ascoltato le parti interessate. Ove non siano rispettate le predette condizioni, i costi aggiuntivi derivanti dall'adattamento o dalla modifica delle installazioni o della rete, sopportati dall'organismo che si. interconnette, sono interamente a carico dell'altro organismo di telecomunicazioni che ha apportato le suddette variazioni alla propria rete, fatte salve le comprovate cause derivanti dalla necessità di mantenimento delle esigenze fondamentali e da esigenze di sicurezza e tutela delle comunicazioni.

Art. 5
(Interfacce tecniche di interconnessione)

1. Le interfacce tecniche di interconnessione sono stabilite dagli organismi di telecomunicazioni nell'ambito dell'accordo di interconnessione. Tali interfacce devono essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, del regolamento in materia di norme tecniche.

2. Qualora vengano pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nuove norme tecniche relative alle interfacce di interconnessione, gli organismi di telecomunicazioni sono tenuti alla loro introduzione ed utilizzazione nei tempi stabiliti da tali disposizioni. anche ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del regolamento.

3. I diritti di proprietà intellettuale riguardanti un'interfaccia tecnica utilizzata per l'interconnessione devono essere dichiarati nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 3. L'Autorità, su richiesta di una delle parti, può indicare soluzioni alternative equivalenti dal punto di vista tecnico e commerciale, ove disponibili.

4. Prima dell'attivazione dell'interconnessione, le interfacce sono sottoposte a prove tecniche definite ed effettuate congiuntamente dagli organismi interessati, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 5.

Art. 6
(Contenuto degli accordi di interconnessione)

1. Fatte salve le ulteriori disposizioni che l'Autorità può fissare ai sensi dell'articolo 4, commi 14 e 16, del regolamento, e le clausole predisposte dalle parti in conformità alla normativa vigente, un accordo di interconnessione prevede almeno i contenuti di cui ai successivi commi.

2. I contenuti che attengono ai principi generali sono:

a) i termini e le condizioni di pagamento e di fatturazione, nonché le relative procedure;

b) le procedure riguardanti gli scambi di informazioni indispensabili tra due organismi ed i relativi preavvisi, con particolare riguardo, per questi ultimi, ai programmi di ammodernamento della rete;

c) la definizione e la limitazione in materia di responsabilità e di risarcimento;

d) gli eventuali diritti di proprietà intellettuale;

e) la durata e le condizioni per un'eventuale rinegoziazione degli accordi o per un loro rinnovo automatico;

f) la procedura ed i casi di sospensione degli effetti dell'accordo nonché quelli di sua risoluzione;

g) le procedure di risoluzione delle controversie tra le parti prima di adire l'Autorità;

h) le procedure in caso di proposta di modifica alle offerte di reti o servizi di una delle parti;

i) le informazioni sulla formazione professionale del personale adibito alla gestione tecnica del contratto di interconnessione, nei limiti della legge 31 dicembre 1996, n.675.

3. I contenuti che attengono ai servizi di interconnessione forniti ed alle relative condizioni economiche di offerta sono:

a) la descrizione dei servizi forniti;

b) le condizioni di accesso ai servizi, ivi compresi quelli accessori, supplementari ed avanzati;

c) le condizioni relative alla eventuale prestazione di fatturazione per conto terzi;

d) le condizioni relative all'uso comune delle strutture, delle infrastrutture, degli impianti e delle apparecchiature, ivi compresa la relativa ubicazione.

4. I contenuti che attengono alle caratteristiche tecniche dei servizi di interconnessione sono:

a) le misure applicate per realizzare la parità di accesso degli utilizzatori alle diverse reti e servizi e, quando disponibile, Ia portabilità dei numeri;

b) le misure applicate allo scopo di assicurare il rispetto ed il mantenimento delle esigenze fondamentali;

c) la descrizione dettagIiata delle interfacce tecniche di interconnessione;

d) le indicazioni reIative alle specifiche, norme o regole tecniche di interconnessione applicabili;

e) le informazioni relative alla contabilizzazione del traffico di interconnessione;

f) le misure adottate per garantire il mantenimento e la qualità dei servizi di interconnessione forniti, esplicitando, in particolare, gli indicatori minimi di qualità ed i relativi metodi di misurazione;

g) le informazioni relative alla gestione del traffico e della rete, nei limiti della legge n.675 del 1996.

5. I contenuti che attengono alla realizzazione dell'interconnessione sono:

a) le condizioni di attivazione del servizio, in particolare per quanto attiene ad elementi quali, tra l'altro, la previsione del traffico, le modalità di installazione delle interfacce di interconnessione, le procedure per identificare ed attestare le terminazioni dei collegamenti trasmissivi di interconnessione ed i tempi della loro messa a disposizione;

b) l'ubicazione dei punti di interconnessione e la descrizione delle modalità fissate per il collegamento;

c) le modalità di dimensionamento concordato delle apparecchiature di interfaccia e delle parti comuni per ciascuna rete, al fine di garantire in modo continuativo la qualità del servizio nonché il mantenimento delle esigenze fondamentali;

d) le modalità di selezione ed esecuzione delle prove tecniche per il corretto funzionamento delle interfacce di interconnessione e per l'interoperabiIità dei servizi;

e) le modalità di esecuzione delle misure e delle prove per la verifica della conformità ai requisiti essenziali;

f) le procedure ed i tempi di Intervento per il rilevamento dei guasti e per i relativi interventi di riparazione e manutenzione nonché le procedure e le modalità di accesso da parte del personale di ciascun contraente ai locali in cui sono situati gli impianti.

Art. 7
(Procedure in caso di ritardo o di rifiuto)

1. L'Autorità, nei casi di ritardi indebiti ed immotivati nella attuazione degli accordi di interconnessione, può intervenire d'ufficio in qualsiasi momento o su richiesta di una delle parti, fissando le scadenze entro le quali devono essere concluse le attività previste. L'Autorità, nell'attuare le disposizioni di cui alI'articolo 4, comma 14, del regolamento, ed all'articolo 3, commi 7 e 8, nonché del presente comma, tiene conto, tra l'altro, dei seguenti aspetti:

a) il tempo solitamente impiegato e le condizioni applicate dall'organismo di telecomunicazioni che offre l'interconnessione nei confronti di altri orgasmi di telecomunicazioni ovvero di proprie controllate, controllanti, collegate o consociate, nonché di eventuali proprie divisioni operative;

b) le risposte alle richieste di interconnessione a reti pubbliche di telecomunicazioni fornite in casi analoghi in altri Stati membri dell'Unione europea;

c) le spiegazioni fornite per l'eventuale ritardo nell'evasione della richiesta.

2. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, comma 4, del regolamento, nel caso in cui gli organismi respingano una richiesta di interconnessione, gli organismi di telecomunicazioni ai quali è stata negata l'interconnessione possono adire l'Autorità, la quale, anche sulla base delle informazioni fornire in contraddittorio dalle parti, decide in merito. In proposito, I'Autorità considera il mercato esistente o potenziale cui si riferisce la richiesta di interconnessione tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

a) l'essenzialità dell'interconnessione alla rete anche per permettere la concorrenza tra gli organismi di telecomunicazioni in tale mercato;

b) la disponibilità di una capacità tecnico-operativa sufficiente per consentire l'interconnessione o la disponibilità di un accesso virtuale a condizioni economiche non discriminatorie;

c) la creazione di ostacoli all'introduzione di un nuovo servizio nel mercato ovvero alla concorrenza su un mercato di servizi, già esistente o potenziale;

d) l'imposizione di condizioni economiche eccessive;

e) l'offerta di punti di accesso non idonei all'interconnessione richiesta, tenuto conto anche della configurazione delle reti;

f) l'interesse degli utenti;

g) l'interesse a garantire la parità di accesso;

h) la necessità di conservare l'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni e l'interoperabilità dei servizi.

i) l'interesse pubblico;

j) la necessità di garantire il servizio universale.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE APPLICABILI AGLI ORGANISMI
AVENTI UNA NOTEVOLE FORZA DI MERCATO

Art. 8
(Non discriminazione e trasparenza)

1. Gli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato di cui all'allegato A del regolamento sono tenuti:

a) ad osservare il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri:

1) applicando condizioni analoghe a parità di circostanze agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili;

2) fornendo ad altri strutture ed informazioni sull'interconnessione alle medesime condizioni, al fine di garantire la stessa qualità che caratterizza i loro stessi servizi o quelli delle loro controllate, controllanti collegate o consociate nonché delle eventuali proprie divisioni operative;

b) a rendere disponibili, su richiesta, tutte le informazioni e le specifiche necessarie agli organismi che prevedono di interconnettersi;

c) a trasmettere, su richiesta, il contenuto degli accordi di interconnessione all'Autorità, la quale li rende disponibili al pubblico, ai sensi degli articoli 4, comma 7, e 19, comma 3, del regolamento ad esclusione degli aspetti relativi alla strategia commerciale che possono essere determinati dall'Autorità stessa, anche sentite le parti.

 

Art. 9
(Condizioni economiche)

1. Nella definizione degli accordi di cui all'articolo 6, gli organismi di telecomunicazioni, notificati come aventi notevole forza di mercato, di cui all'allegato A, parti 1 e 2, del regolamento, e di cui all'allegato A, parte 3, del medesimo regolamento, solo se notificati come aventi notevole forza di mercato con riferimento all'interconnessione, sono tenuti a rispettare il principio di non discriminazione, obiettività e trasparenza nella determinazione delle condizioni economiche. Tali organismi devono dimostrare all'Autorità, su richiesta, che le condizioni economiche di interconnessione applicate sono basate sui costi effettivi, incluso un margine di profitto ragionevole sugli investimenti.

2. Gli organismi di telecomunicazioni, notificati come aventi notevole forza di mercato di cui all'allegato A, parti 1 e 2, del regolamento, devono applicare condizioni economiche di interconnessione disaggregate per servizi e per componenti ed idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto. L'allegato C al regolamento costituisce un riferimento per l'individuazione degli elementi per la determinazione delle condizioni economiche di interconnessione.

3. Gli organismi di telecomunicazioni, notificati come aventi notevole forza di mercato, di cui all'allegato A, parti 1 e 2, del regolamento, e di cui all'allegato A, parte 3, del medesimo regolamento, solo se notificati dall'Autorità come aventi notevole forza di mercato con riferimento all'interconnessione, fermo quanto stabilito al comma 1, sono tenuti a:

a) correlare le condizioni economiche direttamene o indirettamente ai costi sostenuti per la fornitura dei servizi di interconnessione, anche in conformità all'articolo 8, comma 2, del regolamento, fatto salvo l'obbligo di cui all'articolo 4, comma 7, lettera d), del medesimo regolamento;

b) evidenziare la remunerazione normale dei capitali impiegati per gli investimenti utilizzati per fornire i servizi di interconnessione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 13;

c) includere, se del caso, una modulazione oraria delle tariffe applicabili per tener conto della eventuale congestione del traffico nella rete in determinati periodi del giorno, che deve, in ogni caso, essere dimostrabile mediate idonea documentazione riguardate i livelli di traffico ed i conseguenti rischi di congestione.

4. Nel valutare le condizioni economiche l'Autorità può considerare:

a) il grado di utilizzazione delle più avanzate tecnologie industrialmente disponibili anche sulla base di valutazioni tecniche ed economiche;

b) i riferimenti alle condizioni economiche di interconnessione applicate in ambito europeo dagli organismi di telecomunicazioni, calcolate anche sulla base della parità del potere di acquisto;

c) le modificazioni che sono introdotte ai sensi dell'articolo 4, comma 7, lettera d), del regolamento, avuto riguardo ai metodi di determinazione dei costi;

d) i criteri di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), c), d), f), g) e i).

5. Al fine di garantire l'interconnessione aperta ed efficace delle reti pubbliche di telecomunicazioni, l'Autorità può imporre la modifica delle relative condizioni economiche di offerta.

6. Le condizioni economiche di interconnessione per servizi di terminazione di chiamata forniti da organismi di telecomunicazioni non discriminano tra chiamate originate da reti fisse o da reti mobili e tra quelle originate da reti nazionali o da reti di altri Stati membri.

Art. 10
(Contabilità dei costi)

1. Gli organismi di telecomunicazioni notificati come aventi notevole forza di mercato, di cui all'allegato A, parti 1 e 2 del regolamento, e di cui all'allegato A, parte 3, del medesimo regolamento, solo se notificati dall'Autorità come aventi notevole forza di mercato con riferimento all'interconnessione, sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 8 del regolamento stesso in materia di contabilità dei costi e, tra l'altro, quelle seguenti:

a) i costi diretti relativi ai servizi d'interconnessione sono ad essi attribuiti interamente;

b) i costi diretti relativi ai servizi forniti da un organismo di telecomunicazioni, diversi da quelli di interconnessione, sono esclusi dal calcolo dei costi a questi ultimi relativi. Sono esclusi, in particolare, i costi della rete di accesso, comunque realizzata, i costi commerciali relativi a pubblicità, marketing, vendite e tutti quei costi non riferibili, direttamente o indirettamente, all'attività di prestazione dei servizi di interconnessione, salvo quanto è disposto in applicazione dell'articolo 7, commi 4 ed 8, del regolamento;

c) i costi della rete di telecomunicazioni devono essere suddivisi tra i servizi d'interconnessione e gli altri servizi sulla base dell'uso effettivo della stessa da parte di ciascuno di tali servizi;

d) i costi comuni sostenuti da un organismo di telecomunicazioni sono suddivisi tra i servizi di interconnessione e gli altri servizi sulla base della loro pertinenza a ciascuna delle predette categorie.

2. L'Autorità rende disponibili a terzi, su richiesta e nei limiti previsti dalla legge, le informazioni relative al sistema di contabilità dei costi ed ai criteri per la loro attribuzione all'interconnessione. Tali informazioni possono riguardare, tra l'altro:

a) i dati di costo relativi, distintamente, a ciascun servizio di interconnessione tra quelli offerti, in forma aggregata ed analitica per singola unità di traffico;

b) l'approccio metodologico adottato ai fini della determinazione dei dati di costo di cui alla lettera a);

c) la base di calcolo per la determinazione dei suddetti costi;

d) l'evidenza distinta dei singoli elementi di costo inclusi nelle condizioni economiche di interconnessione, ivi compresi un eventuale ragionevole margine di profitto e la remunerazione del capitale, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 13;

e) i parametri ed i metodi utilizzati per la ripartizione ed il ribaltamento delle varie componenti di costo, con particolare riguardo ai costi comuni ed ai costi congiunti.

3. L'Autorità provvede alla pubblicazione della relazione annuale predisposta dal soggetto Indipendente, pubblico o privato, da essa incaricato per la verifica dell'adeguatezza alle disposizioni del regolamento del sistema di contabilità dei costi adottato dagli organismi di telecomunicazioni notificati come aventi notevole forza di mercato di cui all'allegato A, parti 1 e 2, del regolamento.

Art.11
(Separazione contabile)

1. Fermo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, del regolamento, gli organismi di telecomunicazioni notificati come aventi notevole forza di mercato di cui all'allegato A, parti 1 e 2, del regolamento, devono predisporre una contabilità separata, da un lato, per le attività svolte in relazione all'interconnessione, compresi sia i servizi di interconnessione offerti all'interno del medesimo organismo sia quelli forniti ad altri, dall'altro lato, per le altre attività.

2. Gli elementi significativi dei sistema informativo di separazione contabile ed i dati contabili da questo derivanti devono essere forniti all'Autorità su richiesta della stessa.

Art. 12
(Revisione del metodo)

1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, comma 7, lettera d), del regolamento, allo scopo di tener conto degli effetti della concorrenza sul mercato dei servizi di telecomunicazioni, con particolare riguardo al mercato dei servizi d'interconnessione, I'Autorità, previa consultazione degli organismi di telecomunicazioni, stabilisce, entro il 1° gennaio 1999, sulla base degli studi e delle necessarie valutazioni tecniche, le scadenze per introdurre una nuova metodologia volta alla determinazione delle condizioni economiche. Essa tiene conto:

a) dei costi prospettici incrementali di lungo periodo;

b) della remunerazione normale del capitale impiegato per gli investimenti utilizzati, inclusi quelli, eventuali, effettuati per realizzare la capacità di rete aggiuntiva necessaria a smaltire il traffico di interconnessione di punta, anche al fine di garantire il rispetto dei parametri di qualità del servizio.

2. Ai fini della definizione della nuova metodologia di cui al comma 1, I'Autorità può considerare il confronto tra i risultati di modelli tecnico-economici ed i risultati di modelli basati sulla contabilità degli organismi di telecomunicazioni, tenendo conto delle comparazioni e delle esperienze internazionali disponibili, anche nel rispetto delle diverse realtà nazionali, delle aspettative dei mercati finanziari, ove oggettivamente individuabili, e delle esigenze di sviluppo industriale nel settore delle telecomunicazioni.

3.Gli organismi di telecomunicazioni debbono fornire, su richiesta dell'Autorità, per le finalità di cui ai precedenti commi, ogni utile informazione di natura tecnica, economica o contabile.

Art. 13
(Remunerazione del capitale)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, lettera d), del regolamento, il tasso di remunerazione normale del capitale impiegato è fissato dall'Autorità tenendo conto, tra l'altro, del costo medio del capitale sostenuto dall'organismo di telecomunicazioni e di quello di un investitore nel settore delle telecomunicazioni in Italia, ovvero, anche a fini comparativi, in settori produttivi ad alta tecnologia.

Art. 14
(Offerta di interconnessione di riferimento)

1. Ciascun organismo di telecomunicazioni, notificato dall'Autorità come avente notevole forza di mercato, che fornisce reti e servizi di cui all'allegato A, parti 1 e 2, del regolamento, è tenuto a pubblicare un'offerta di interconnessione di riferimento, ai sensi deIl'articolo 4, comma 9, del regolamento medesimo.

2. L'offerta di cui al comma 1 può prevedere condizioni economiche di accesso e di interconnessione differenziate per tipo di servizi che siano oggettivamente giustificate e non determinino una distorsione delle condizioni di concorrenza. Gli organismi di cui all'articolo 2 hanno il diritto di negoziare l'interconnessione su tutto il territorio nazionale, ovvero su parte di esso, ai medesimi termini e condizioni di interconnessione, indipendentemente dalla copertura geografica indicata nella propria licenza individuale.

3. L'offerta di cui al comma 1 prevede differenti condizioni tecniche che devono essere disaggregate e distinte per servizi e per componenti al fine di includere i diversi elementi necessari per rispondere alle richieste di interconnessione.

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 8, del regolamento, le condizioni economiche di interconnessione contenute nell'offerta nonché quelle di accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni devono essere:

a) disaggregate per singolo servizio offerto e per singola componente ed idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto;

b) orientate ai costi;

c) non discriminatorie;

d) trasparenti ed obiettive.

5. Le condizioni economiche di accesso e di interconnessione contenute nell'offerta devono collocarsi all'interno dell'intervallo di valori stabilito nella raccomandazione della Commissione europea C(98)50 citata in premessa, ovvero nei suoi eventuali successivi aggiornamenti. Qualora le predette condizioni economiche siano superiori ai livelli indicati nella raccomandazione, I' organismo è tenuto a dimostrare e giustificare quantitativamente lo scostamento delle proprie condizioni di offerta all'Autorità, che sottopone a pubblica consultazione la relativa documentazione.

6. Gli organismi di cui al comma 1 non possono rifiutare di stipulare accordi di interconnessione nel caso di richieste ragionevoli non previste dall'offerta di interconnessione di riferimento. Ogni caso di interconnessione non previsto da tale offerta è comunque indicato nell'accordo tra le parti.

7. Gli organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad informare gli altri organismi con i quali sono stati conclusi accordi di interconnessione delle eventuali modifiche all'offerta di riferimento con un preavviso di almeno sei mesi, salvo diverse decisioni dell'Autorità.

8. L'Autorità, sentiti gli organismi nazionali e comunitari competenti in materia di concorrenza, può imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del regolamento, anche con efficacia retroattiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del regolamento stesso e fermo quanto previsto all'articolo 9, comma 1.

9. Fatto salvo il preavviso agli organismi interconnessi, stabilito all'articolo 4, comma 2, nel caso in cui un organismo intende utilizzare un'interfaccia tecnica di interconnessione non prevista nell'offerta di riferimento o modificare le specifiche tecniche di un'interfaccia indicata nell'offerta stessa, ne dà comunicazione all'Autorità ed agli altri organismi intercorressi con almeno dodici mesi di anticipo.

10. L'Autorità può pubblicare le specifiche tecniche, nei casi di cui al comma 9, per assicurare il principio di non discriminazione e il diritto all'informazione.

11. In applicazione del principio di disaggregazione, di cui all'articolo 4, comma 12, del regolamento, ed ai commi 3 e 4 del presente articolo, gli organismi di telecomunicazioni nell'ambito dell'offerta di interconnessione di riferimento sono tenuti ad indicare distinte condizioni economiche per fornire l'accesso:

a) per il traffico commutato:

1) a livello di rete di distribuzione;

2) a livello periferico di rete;

3) a livello di stadio di gruppo urbano;

4) a livello di stadio di gruppo di transito;

5) a livello di centrale internazionale per il traffico con l'estero;

b) per il traffico non commutato:

1) per linee dedicate nazionali, urbane ed interurbane;

2) per linee dedicate internazionali.

12. Gli organismi di telecomunicazioni di cui al comma 1 non possono applicare limitazioni all'interconnessione ed all'accesso alla rete definite sulla base della suddivisione territoriale della loro rete né possono imporre obblighi o condizionare diritti dell'organismo richiedente l'interconnessione. In particolare ed a titolo esemplificativo, gli organismi non possono imporre:

a) condizioni economiche dipendenti dalla suddivisione territoriale della propria rete;

b) nei casi di cui al comma 11, lettera a), punto 4, obblighi di interconnessione e accesso mediante attestazione a due stadi di gruppo di transito nella stessa area individuata sulla base della suddivisione territoriale dell'organismo di telecomunicazioni che offre l'interconnessione;

c) obblighi di localizzazione del nodo dell'organismo richiedente l'interconnessione nella stessa area territoriale, individuata come alla lettera b), ove è ubicata la centrale (SGT) cui ci si interconnette;

d) nei casi di cui al comma 11, lettera a), punto 5), obblighi di interconnessione ed accesso mediante attestazione a due centrali internazionali;

e) forme di sbarramento del traffico generato o terminato aIl'interno di una stessa area, individuata come alla lettera b), tramite selezione dell'operatore.

13. Gli organismi di cui al comma 1 non possono imporre oneri o vincoli non tecnicamente giustificabili. In particolare ed a titolo esemplificativo gli organismi non possono:

a) impedire la selezione dell'operatore da apparati di telefonia pubblica;

b) imporre l'unidirezionalità per i circuiti trasmissivi attestati ai punti di interconnessione;

c) limitare all'utilizzazione di portanti ottiche le modalità di realizzazione dei collegamenti trasmissivi.

14. L'interconnessione di cui al comma 11, lettera a). punto 3), deve consentire l'accesso a tutti gli utenti connessi al relativo stadio di gruppo urbano senza transitare per stadi di gerarchia superiore.

15. L'offerta d'interconnessione di riferimento di cui al comma 11, lettera a), punti 3), 4) e 5), prevede l'interconnessione di transito, singolo e doppio, al fine di consentire il collegamento:

a) attraverso un punto d'interconnessione, con utenti connessi a stadi di gruppo urbano facenti capo ai relativi stadi di gruppo di transito nonché a linee di comunicazione internazionali;

b) attraverso determinati punti d'interconnessione, di utenti di altre reti che a loro volta sono interconnesse a detti punti d'interconnessione.

16. L'offerta di interconnessione di riferimento include l'elenco dei punti di accesso alla rete di cui al comma 11, lettera a), punti 3), 4) e 5 aperti all'interconnessione. L'elenco dei punti di accesso alla rete di cui al comma 11, lettera a), punti 1) e 2), è disponibile su richiesta.

17. L'offerta di interconnessione di riferimento include altresì un elenco dei punti di accesso alla rete di cui al comma 11, lettera a), punti 3), 4) e 5) non aperti all'interconnessione per impedimenti tecnici nonché le motivazioni circostanziate di tali impedimenti e le date previste per la loro rimozione.

18. Nel caso di richiesta di interconnessione ai punti di accesso di cui al comma 17, l'organismo applica le condizioni economiche che sono determinate ipotizzando l'assenza dei suddetti impedimenti, provvedendo a rendere disponibili accessi virtuali.

19. Nel rispetto di tutto quanto previsto ai commi precedenti, I'offerta di interconnessione di riferimento include:

a) l'elenco dei servizi di base almeno per:

1) le chiamate su rete PSTN nazionale ed internazionale;

2) le chiamate su rete ISDN nazionale ed internazionaIe (connettività analogica);

3) la terminazione e la raccolta delle chiamate sul territorio nazionale;

4) il transito nazionale, singolo e doppio, ivi compreso quello da e verso le reti di operatori terzi, interconnessi a livello nazionale ed internazionaIe ed i fornitori di servizi;

5) la co-locazione fisica limitatamente a quanto riferibile al servizio di interconnessione oggetto deIl'accordo;

6) l'interconnessione con interfacce di capacità 2 Mb/s;

7) i servizi di interconnessione con collegamenti trasmissivi (circuiti parziali, nazionali ed internazionali);

8) le chiamate su rete ISDN (2B+D) nazionale ed internazionale (connettività numerica) entro sei mesi dall'adeguamento di cui all'articolo 15, comma 1;

9) I'interconnessione con interfacce di capacità superiore a 2Mb/s entro sei mesi dall'adeguamento di cui alI'articolo 15, comma 1;

b) l'elenco dei servizi accessori, supplementari ed avanzati offerti all'interfaccia di interconnessione, ivi compreso l'accesso ai servizi di rete intelligente già offerti al pubblico ed a quelli intermedi utilizzati dall'organismo per la fornitura di servizi finali, ivi inclusi:

1) servizi tramite operatore;

2) servizi di informazioni elenco abbonati nazionale e, ove disponibile, internazionale;

3) servizi di emergenza;

4) calling line identification presentation (CLIP) e calling line identification restriction (CLIR);

5) trasferimento di chiamata;

6) accesso a servizi telefonici speciale, quali, ad esempio, numeri verdi, servizi ad addebito ripartito, servizi premium;

7) segnalazione utente-utente;

c) l'elenco di massima dei servizi di trasporto del traffico commutato fruibili da ciascun punto di interconnessione di cui al comma 11, lettere a) e b);

d) la descrizione delle modalità di selezione/preselezione dell'operatore nel rispetto dei tempi di cui all'articolo 11, comma 6, del regolamento nonché delle disposizioni definite dalla commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni, istituita con decreto ministeriale in data 24 aprile 1997, e delle altre disposizioni vigenti;

e) la descrizione delle modalità di introduzione e fornitura della portabilità del numero, nel rispetto dei tempi di cui all'articolo 11, comma 8, del regolamento nonché delle disposizioni definite dalla commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni, istituita con decreto ministeriale in data 24 aprile l997, e delle altre disposizioni vigenti;

f) la descrizione dei punti fisici di interconnessione e le relative condizioni tecniche ed economiche di accesso sia nel caso in cui il punto di interconnessione è presso il nodo dell'organismo richiedente l'interconnessione, sia nel caso in cui è presso un sito adiacente al nodo dell'organismo che offre l'interconnessione, sia nel caso in cui è co-locato presso il nodo dell'organismo che offre l'interconnessione;

g) la descrizione delle interfacce di interconnessione, in particolare del protocollo di segnalazione, delle relative condizioni di messa in opera e della qualità del traffico interconnesso con riferimento, tra l'altro, ai seguenti elementi:

1) caratteristiche del collegamento trasmissivo: supporto fisico di interconnessione, larghezza di banda, numero minimo di circuiti (eventuale), unidirezionalità e bidirezionalità dei flussi di traffico, requisiti minimi di capacità trasmissiva, tecnologia disponibile;

2) tempi di implementazione dell'interconnessione nel corso della fase iniziale del collegamento (dalla stipula dell'accordo all'effettuazione delle prove tecniche di interoperabilità) ovvero a seguito di richieste aggiuntive rispetto a quelle concordate all'atto della stipula dell'accordo;

3) livelli di qualità dei servizi di interconnessione nonché eventuali standard qualitativi minimi richiesti;

h) le modalità di attestazione delle terminazioni delle linee affittate;

i) la descrizione delle modalità e delle clausole tecniche, economiche e giuridiche nei casi di condivisione o uso comune delle strutture, delle infrastrutture, degli impianti e delle apparecchiature;

j) le procedure per l'effettuazione di prove tecniche per la verifica dell'interoperabilità;

k) le procedure da adottare in caso di modifica delle condizioni e dei termini standard, nel rispetto dei tempi di preavviso fissati nel presente provvedimento;

l) le procedure da adottare in caso di modifiche proposte alla rete o di offerta di servizi di una delle parti, inclusa la procedura per l'accesso a nuovi o modificati servizi dell'organismo, nel rispetto dei tempi di preavviso fissati nel presente provvedimento;

m) le procedure per la riconfigurazione di centrali;

n) i requisiti di fatturazione e di rapporti contabili tra organismi.

20. L'offerta di interconnessione di riferimento può essere soggetta ad aggiornamenti. L'Autorità può fissare metodologie di adeguamento dei livelli massimi delle condizioni economiche di offerta dei servizi di interconnessione.

Art. 15
(Norme finali)

1. Gli orgasmi di telecomunicazioni di cui all'articolo 14, comma 1, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del regolamento, sono tenuti, ad adeguare alle disposizioni del presente decreto la loro offerta di interconnessione di riferimento, ove già pubblicata, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. La predetta offerta aggiornata si applica a far data dal 1° gennaio 1998. In caso di mancato adempimento delle disposizioni del presente comma si applica quanto disposto dall'articolo 1, comma 31, della legge n.249 del 1997.

2. A decorrere dall'avvenuto adeguamento dell'offerta di interconnessione di cui al comma 1, le disposizioni del presente decreto si applicano in luogo della disciplina per la definizione delle condizioni economiche per l'accesso e l'utilizzo della rete pubblica fissa, prevista nelle convenzioni stipulate per l'offerta di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1994 e del 22 dicembre 1994 citati in premessa e nelle successive determinazioni ministeriali.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li 23 aprile 1998

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Registrato alla Corte dei Conti il 4 giugno 1998
Registro n. 4 Comunicazioni, foglio n. 294